IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA Dl LA SPEZIA
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, sui consigli degli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;
VISTO il RD. 11 Febbraio 1929, n 275, che regola la professione di Perito Industriale;
VISTA la Legge 25 Aprile 1938, n. 897, sulla obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo per esercitare la libera professione:
VISTA la decisione presa dal Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di La Spezia in data 01-01-1957;
DELIBERA:
Art.1.
Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista Perito Industriale a
richiesta dì privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con
l’apposizione d un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il
firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge, della iscrizione
nell’Albo.
Art.2.
Il timbro avrà forma circolare, recherà il nome e cognome del professionista,
l'attestazione ed il numero dell’iscrizione nell’Albo, il collegio di
appartenenza e risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del
modello riprodotto in calce.
Art.3.
Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista
che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'Albo dei Periti
Industriali di questa Provincia all’atto della consegna, dietro rimborso del
costo del timbro stesso. Il Perito Industriale, all’atto del ritiro del
timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione
timbri che sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio.
Art.4. Qualora il professionista cessi dì essere scritto nell’Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Collegio, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all’alto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, se adottato di iniziativa del Consiglio, restituire il timbro.
Dell’avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all’interessato dal Segretario che ne farà annotazione sull’apposito registro.
In caso di smarrimento del timbro, l’assegnatario dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.
lì timbro deteriorato o comunque resosi inservibile deve essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.
Art.5. Il Perito Industriale cancellato dall'Albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
Il professionista cancellato dall’Albo o sospeso, che continui l’esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell’art.19 del R.D. 11-2-1929, n. 275.
Art.6. E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che non abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio.
L’uso
di timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art.3, è
considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto
dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11-2-1929, n. 275.
Art.7.
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti
alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad
accertare che gli elaborati stessi
siano muniti del timbro attestante l’iscrizione del firmatario nell’Albo
Professionale e a
respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione.
Agli Enti interessati e trasmessa copia dei presente Regolamento con il
modello dei timbri rilasciati.
Art.8. Il presente Regolamento entra in vigore con il 10 ottobre 1976.
IL
PRESIDENTE
Fac-simile timbro professionale
