ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Codice civile - art. 2229.

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Codice civile- art. 2231.

Mancanza d’iscrizione

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

 

Codice penale- art. 348.

Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione. per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

 

Codice penale- art. 31.

Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici di tutore o di curatore, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

 

Codice penale- art. 35.

Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, di una professione, arte, industria o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione. che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.